Esami 2020: cosa prevede l’ordinanza per gli studenti con DSA e BES?
Pochi giorni fa (il 16 maggio) il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le ordinanze per gli esami di fine primo ciclo e secondo ciclo.
ESAME DI TERZA MEDIA
L’esame verrà sostituito con una valutazione finale da parte del consiglio di classe, che terrà conto dell’elaborato prodotto da ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso, presentato in modalità telematica o in altra modalità concordata, qualora se ne presentasse la necessità.
L’elaborato consisterà in una sorta di tesina e riguarderà una tematica “individuata per ciascun alunno”, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; inoltre consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
“L’elaborato consiste in un prodotto originale… realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.”
La presentazione orale dell’elaborato si dovrà svolgere in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 di giugno.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione.
Mentre l’elaborato prodotto dal ragazzo verrà valutato dal consiglio di classe anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. Si ricorda che in sede di scrutinio finale il consiglio di classe deve redigere anche il documento di certificazione delle competenze.
Poche le precisazioni per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento.
L’art. 2 precisa solo che per questi studenti sia l’assegnazione dell’elaborato sia la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP).
Nell’articolo 5 dell’Ordinanza sulla valutazione si precisa che:
- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.
- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
- Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
- Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.”
ESAME DI STATO
- INIZIO COLLOQUI: mercoledì 17 giugno, in presenza (a condizione che la situazione epidemiologica lo consenta) seguendo i suggerimenti contenuti in un protocollo tecnico per garantirne lo svolgimento in sicurezza
- DUARATA COMPLESSIVA DI CIASCUN COLLOQUIO: circa 60 minuti
- CREDITO SCOLASTICO: fino a 60 punti
- VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: fino a 40 punti
- NESSUNO STUDENTE BOCCIATO, MA VOTI DIFFERENZIATI
Nell’aula dove si terrà il colloquio potranno essere presenti solo i membri della Commissione d’esame (sei professori interni e un presidente esterno), il candidato (che può essere accompagnato da una persona) e un testimone.
L’articolo 16 dell’ordinanza ricorda che il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente:
Il candidato dimostra, nel corso del colloquio, dovrà dimostrare:
- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO (“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”);
- di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.”
L’esame orale sarà così articolato:
- discussione di un elaborato (assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo entro il 1° di giugno), concernente le medesime discipline di indirizzo.
- discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno;
- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (“Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.” Art. 16, comma 3);
- esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
- accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
Gli articoli 19 e 20 dell’ordinanza sono dedicati rispettivamente agli alunni con disabilità e con DSA, che affronteranno il loro colloquio nel rispetto dei loro PEI e PDP.
Non ci sono sostanziali variazioni per l’esame del secondo ciclo degli alunni con disabilità, i quali possono sostenere prove differenziate o non sostenerne alcune, sulla base del PEI. Qualora gli alunni disabili sostengano positivamente prove equipollenti, otterranno il diploma, nel caso in cui non le sostengano non viene rilasciato il diploma, ma solo il certificato di credito formativo.
Gli alunni con DSA, sulla base del PDP, possono utilizzare gli strumenti compensativi in esso previsti.
Si ricorda che se hanno chiesto l’esonero dallo studio della lingua straniera non potranno ottenere il diploma, ma solo il certificato di credito formativo.